Autorizzazione Autolavaggi
Attività Produttive
Attività di servizio Attività di autolavaggio
L”attività di autolavaggio può essere esercitata in forma automatica o manuale.
L’esercizio dell’attività di autolavaggio è soggetto alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al SUAP. Voce scia: 1.7.2 altro (nello spazio a lato specificare obbligatoriamente l’attività AUTOLAVAGGIO).
Per esercitare l’attività è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti soggettivi:
possesso requisiti previsti dalla normativa antimafia;
2. Altri requisiti:
conformità edilizia ed urbanistica dei locali
possesso autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) per lo scarico delle acque reflue ed eventuali emissioni in atmosfera.
E’ necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d’uso industriale/artigianale secondo la tipologia di attività esercitata. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche, tutela ambientale, tuteladella salute nei luoghi di lavoro, vigenti in materia.
Modello A;
Scheda 2;
Scheda 5;
Planimetria in scala non inferiore 1:100 (indicare per ogni locale destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono);
Certificato di agibilità dei locali;
in caso di modifica dei locali/impianti: descrizione delle modifiche;
relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico (con indicati le lavorazioni con i principali impianti, i sistemi di protezione e monitoraggio
ambiente, i singoli prodotti e la loro quantità annua, le singole materie prime e il loro consumo annuo, la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro
destinazione;
valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico acustico abilitato;
Attestazione di versamento diritti SUAP;
Attestazione di versamento tariffa ASL;
documento di identità del/dei dichiarante/i;
per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno;
nel caso l’interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della segnalazione certificata di
inizio/modifica attività.
Modello B;
Scheda 2;
Scheda 5;
in caso di subingresso: Attestazione di versamento diritti SUAP;
solo in caso di subingresso: Attestazione di versamento tariffa ASL;
valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico acustico abilitato;
copia documento di identità del/dei dichiarante/i;
relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico (con indicati le lavorazioni con i principali impianti, i sistemi di protezione e monitoraggio ambiente, i singoli prodotti e la loro quantità annua, le singole materie prime e il loro consumo annuo, la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro
destinazione;
in caso di cessione dell’attività: copia atto notarile;
per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno;
nel caso l’interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della segnalazione certificata di inizio/modifica attività.
Modello B;
copia documento di identità del/dei dichiarante/i;
per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno;
nel caso l’interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della segnalazione certificata di inizio/modifica attività.
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
Per altre sanzioni si rimanda al contenuto dell’art. 5 della Legge 22/02/2006, n. 84.
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione
dellattività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, lasegnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
Legge 07/08/1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento urbanistico e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento Regionale Lombardia 24/03/2006, n. 2
disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
D.P.R. 07/09/2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008 n. 133