Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A

L’articolo 2, comma 1/lett. b del D.P.R.59/2013 individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), la quale confluisce in un provvedimento conclusivo del procedimento che è adottato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune.

L’autorizzazione unica si applica alle piccole e medie imprese nonché ai gestori di impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Quanto previsto dall’Art. 1 comma 2 del D.P.R. 59/2013 in Regione Campania non si applica in quanto la normativa regionale non prevede che il provvedimento di V.I.A. comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.

L’autorizzazione è valida per 15 anni dalla data di rilascio.

In via preliminare occorre chiarire che il D.P.R. 59/2013 non interviene sull’assetto delle competenze di settore, che pertanto restano immutate. Infatti, l’attuale disciplina regolamentare A.U.A. costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa che interviene su aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo procedimento unico, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali quindi continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

Pertanto, nell’ambito dei procedimenti di rilascio dell’A.U.A. il richiedente farà riferimento alle discipline di settore adottate dalle Autorità competenti in Regione Campania, come riportate nella tabella sottostante.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 – D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la Regione Campania ha approvato un modello unico per la richiesta di A.U.A.

Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 – D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Approvazione “Guida Operativa – Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza”.
Guida Operativa Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59″.
Modello unico regionale di “Istanza di autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”.
Modello di “Comunicazione di avvio del procedimento” – (art. 7 Legge 241/1990) per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59

La documentazione necessaria per la richiesta di A.U.A. è costituita da:

Istanza (firmata dal richiedente)

Allegato 1 – Possesso requisiti morali.

Allegato 2 – Copia del documento d’identità del richiedente.

Allegato 3 – Oneri istruttori. (per gli importi rivolgersi alle autorità ordinariamente competenti)

Allegato 4 – Dati Generali dell’Impianto.

Allegato 5 – Relazione Tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.

Allegato 6 – Planimetrie sottoscritte da tecnico abilitato.

Il modello d’istanza, nonché gli allegati 1 e 4 sono i seguenti:

Modello unico regionale di “Istanza di autorizzazione Unica Ambientale”
SPECIALE Aua (Autorizzazione unica ambientale)


COS’È L’AUA
. L’Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale).


A CHI SI CHIEDE
. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap.


QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA
. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l’AUA.


IL MODELLO
. Con Dpcm 8 maggio 2015 in vigore dal 30 giugno 2015 è stato adottato un modello unico nazionale per la richiesta di AUA. Alle Regioni è richiesto, entro il 30 giugno 2015 di adeguare i contenuti del modello alle normative regionali di settore.


TEMPI E COSTI
. Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l’obbligo se previsto dalla legge. Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’AUA prima dell’entrata in vigore della disciplina.

DURATA E RINNOVO. L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.